IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere; Visto il decreto Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997, recante rettifica all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 30 giugno 1998 e del 15 giugno 1998; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/1998 del 16 luglio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici; Considerato che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel Regolamento didattico di ateneo; Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. L'art. 40 del titolo V, relativo alla facolta' di lettere e filosofia, e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione: CORSO DI LAUREA IN LETTERE Tabella XII Art. 40. Afferenza e accesso 1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 41. Finalita' del corso di laurea 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacita' critiche necessarie cosi' per ogni attivita' professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 42, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea. Art. 42. Aree disciplinari caratterizzanti 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari: 1) area delle scienze letterarie; 2) area delle scienze filologiche; 3) area delle scienze glottologiche e linguistiche; 4) area delle scienze storiche; 5) area delle scienze archeologiche; 6) area delle scienze storicoartistiche; 7) area delle scienze antropologiche e geografiche; 8) area delle scienze musicologiche e' dello spettacolo; 9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche. 2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici. 3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 47, comma 3, i settori scientificodisciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184, supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientificodisciplinare puo' far parte di una sola area disciplinare caratterizzante. Art. 3. Durata e articolazione del corso di laurea 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi: 1) classico; 2) moderno. Art. 44. Organizzazione degli studi 1. Il consiglio di corso di laurea puo' stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le modalita' delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 47), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse dal piano di studio lo studente puo' essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 45. Affinita' e riconoscimenti 1. Il corso di laurea in lettere e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della istituenda facolta' di scienze della formazione. 2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 46. Manifesto degli studi Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il Consiglio di facolta' provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria. Art. 47. Curricolo didattico Sono insegnamenti istituzionali comuni: 1) letteratura italiana (L12A)* 2) letteratura latina (L07A)** 3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A - Glottologia e linguistica; L11A - Linguistica italiana; 4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A - Lingua e letteratura francese; L17A - Lingua e letteratura spagnola; L18A - Lingua e letteratura inglese; L19A - Lingua e letteratura tedesca; L21B - Lingue e letterature slavoorientali; 5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A - Geografia; M06B - Geografia economicopolitica. * L'esame orale e' integrato da una prova scritta. ** L'esame orale e' integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova e' obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno. 2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo: A. Indirizzo classico: 6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C - Letteratura greca; L06D - Civilta' bizantina; L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L08A - Filologia classica. L08B - Letteratura cristiana antica; L12E - Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due. discipline e' compresa necessariamente la Letteratura greca*; 8) Storia greca (L02A); 9) Storia romana (L02B); 10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B - Archeologia classica; L03C - Archeologia cristiana; L03D - Archeologia medievale; L04X - Topografia antica; 11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08B. Storia della filosofia antica; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica. * L'esame orale puo' essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica. B. Indirizzo moderno: 6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L10A - Filologia romanza; L11B - Filologia italiana; L12D - Letterature comparate; L12E - Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la filologia romanza; 8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X - Storia medievale; M02A - Storia moderna; M04X - Storia contemporanea. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea; 10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D - Archeologia medievale; L25A - Storia dell'arte medievale; L25B - Storia dell'arte moderna; L25C - Storia dell'arte contemporanea; 11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia araboislamica. 3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti dal corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualita' possono essere scelte liberamente dallo studente. Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 42, comma 1. La scelta e' effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicita' culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. 4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dal corso di laurea. 5. Con riferimento a peculiari esigenze ed interessi culturali puo' essere scelta altra "lingua e letteratura" appartenente alla tradizione culturale europea. Art. 48. Norme transitorie 1. Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento. 2. La facolta' stabilisce le modalita' per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potra' essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 24 luglio 1998 Il prorettore: Paolone